Associazione
culturale “Il villaggio di Esteban” – Mortara.
DENOMINAZIONE,
COSTITUZIONE, SEDE
Art.1
- È costituita l'organizzazione di volontariato avente le
caratteristiche di organizzazione senza scopo di lucro di solidarietà
sociale denominata "Il villaggio di Esteban".
L’Associazione
è retta dal presente statuto in ottemperanza a quanto
stabilito dalla L.266/91, dalla L.R. 22/93, dalla normativa relativa
alle organizzazioni che operano senza scopo di lucro a fini di
solidarietà sociale, dal nostro ordinamento giuridico e si
basa su norme organizzative ispirate ai principi costituzionali e ai
criteri di trasparenza amministrativa.
L'Associazione ha durata
illimitata. L’anno sociale inizia il 01 Gennaio e termina il 31
Dicembre di ogni anno.
Art.2
- L'Associazione ha sede in Mortara (PV) Via Beldiporto 10. Il
Consiglio Direttivo, con propria deliberazione, può trasferire
la sede nell'ambito della stessa città, nonché
istituire sedi e sezioni staccate anche in altre città della
Regione Lombardia.
Art.3
- L'associazione non ha fini di lucro. Essa è un organismo
aperto, autonomo, pluralista, democratico e progressista che ha per
scopo l'attuazione della diffusione della cultura come strumento per
la tutela e il miglioramento della qualità della vita.
L'associazione ha
l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà
sociale
E’
espressamente vietato, all'Associazione di distribuire anche in modo
indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve
o capitale durante la vita dell'organizzazione a meno che la
distribuzione o la destinazione non sia imposta dalla legge.
L'Associazione
opera nella più ampia trasparenza ed ha l'obbligo di
impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione
delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente
connesse;
L'Associazione ha
l'obbligo di devolvere il patrimonio, in caso di suo scioglimento,
per qualunque causa, ad altre organizzazioni non lucrative d'utilità
sociale o fini di pubblica utilità, salvo diversa
destinazione imposta dalla legge
L'Associazione ha
l'obbligo di redigere il bilancio o il rendiconto annuale.
L'associazione può
aderire, con delibera da adottarsi dall'Assemblea ordinaria dei
soci, ad altre organizzazioni, quando ciò torni utile al
conseguimento dei suoi fini sociali;
Nessun membro di diritto
può essere presente negli organi sociali o collegiali
I soci ordinari
garantiscano l'effettività e l'uniformità del rapporto
associativo, venendo espressamente esclusa la temporaneità
della partecipazione alla vita associativa, purché in regola
con il pagamento delle quote sociali. Gli stessi hanno diritto di
voto, attivo e passivo, e di espressione nell'assemblea. Possono
essere eletti nelle cariche sociali e negli organi collegiali.
I
soggetti che ricoprono cariche associative non possono essere
retribuiti in alcun modo, e pertanto non possono intrattenere con
l'organizzazione rapporti di lavoro dipendente o autonomo.
L'attività resa dal socio volontario non deve essere in alcun
modo retribuita, sia da parte dell'organizzazione di appartenenza
sia dal soggetto beneficiario; naturalmente è prevista la
possibilità di ottenere il rimborso delle spese
effettivamente sostenute in nome e per conto dell’associazione
purché preventivamente stabilite dall'organizzazione.
L’associazione potrà assumere lavoratori dipendenti o
avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo nei limiti necessari al
suo regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o
specializzare l’attività da essa svolta.
SCOPI
Art.4
- Le finalità dell'organizzazione sono descritte nel suo
manifesto di costituzione approvato dai soci fondatori. A tal fine
l’Associazione potrà svolgere, a mero titolo
esemplificativo, le seguenti attività in ambito
sociale-culturale-educativo:
promozione della
cultura;
attività
educativa e didattica nelle scuole e in altri contesti; concerti,
spettacoli musicali e rappresentazioni teatrali;
lezioni, dibattiti,
conferenze, congressi, seminari e mostre;
iniziative per il tempo
libero ed il turismo;
creazione di attività
atte alla valorizzazione dello sviluppo e della crescita sociale;
promozione
a attuazione di iniziative per l'incontro, l'integrazione e lo
scambio culturale con culture e tradizioni differenti.
attività in campo
editoriale ed azioni volte al recupero delle tradizioni;
valorizzazione
e promozione del patrimonio artistico storico e ambientale;
promozione
di una cultura ecologista tesa alla salvaguardia di tutte le forme
di vita, del loro habitat naturale e della salute della persone;
promozione
della diffusione della cultura non violenta anche con la ricerca e
la sperimentazione di nuovi linguaggi culturali.
svolgimento
di tutte le attività che risultino utili per il
raggiungimento dei fini che si propone, anche mediante appositi
accordi o convenzioni con persone, società, associazioni,
enti ed istituzioni, sia pubblici che privati. Le attività
potranno svolgersi su tutto il territorio nazionale ed
extra-nazionale.
I
mezzi posti in essere per la realizzazione delle finalità
dell'associazione devono tenere conto dei tempi diversi di presa di
coscienza delle persone e devono essere rispettose della loro
dignità. I mezzi utilizzati per il raggiungimento di un fine
ne caratterizzano il risultato. L’Associazione non può
svolgere attività diverse da quelle indicate ad eccezione di
quelle ad essa direttamente connesse o di quelle accessorie per
natura a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.
PATRIMONIO ED ENTRATE
Art.5 - il patrimonio è
costituito:
1) dai beni mobili
registrati ed immobili che diverranno di proprietà
dell'associazione;
2) dagli eventuali fondi
di riserva costituiti con le eccedenze Bilancio;
3) da eventuali
erogazioni donazioni e lasciti.
Art.6 - Le entrate
dell'associazione sono costituite:
dalle quote sociali e
dai contributi degli aderenti per le spese relative alle finalità
istituzionali dell'Associazione;
dai proventi derivanti
dall'organizzazione di manifestazioni e attività produttive
marginali;
dai contributi
d'Amministrazioni statali e locali, d'Enti e di privati, dai
rimborsi derivanti dalle convenzioni;
da ogni altra entrata
che concorra ad incrementare l'attività sociale.
SOCI
Art.
7 - Possono fare parte dell'associazione tutti coloro che,
sottoscrivendo il modulo d'adesione e versando la quota sociale
stabilita dal Consiglio Direttivo, accettano il presente statuto e le
finalità dell'Associazione, fatto salvo il diritto di
dimettersi in ogni momento.
Possono essere esclusi,
con provvedimento motivato del Consiglio Direttivo e fermo restando
la possibilità di ricorso all'Assemblea, quei soci che non si
attengano alle norme statutarie, nonché coloro che si
comportano indegnamente ed in contrasto con le direttive del
Consiglio, dell'Assemblea e con gli scopi che l'Associazione si
prefigge.
Art. 8 - Tutti i soci
hanno diritto di conoscere ed intervenire sull'attuazione dei
programmi. Possono partecipare a tutte le attività ed
usufruire di tutti i servizi dell'Associazione.
Art 9 - I soci
dell'Associazione si dividono nelle seguenti categorie:
Soci fondatori
Soci ordinari.
Soci sostenitori
Sono soci fondatori tutti
coloro che hanno sottoscritto l'atto di costituzione e il presente
Statuto.
Essi hanno tutti i
diritti e i doveri previsti dal presente statuto e in particolare a
quanto espresso nell'art. 3/9 e nell'art. 7.
Sono
soci ordinari tutti coloro che ne fanno richiesta e la cui domanda
viene accolta. Essi hanno tutti i diritti e i doveri previsti dal
presente statuto e in particolare a quanto espresso nell'art. 3/9
e nell' art. 7.
Sono soci sostenitori
tutti coloro che pagano la tessera di iscrizione senza sottoscrivere
il presente statuto. Essi non hanno l'obbligo di rispettare i doveri
del presente statuto e possono presenziare alle riunioni senza
diritto di voto.
La qualifica di socio
ordinario o fondatore si perde per
dimissioni, decesso,
esclusione
per mancato versamento
della quota sociale nei termini decisi dal Consiglio Direttivo
Il socio può in
qualsiasi momento notificare la volontà di recedere senza
alcun onere a carico. Il recesso ha effetto immediato
In caso di perdita della
qualità di socio per recesso, per esclusione o per qualunque
altra causa, né il socio, né i suoi aventi causa
potranno pretendere alcunché dall’Associazione
Art.10
- Gli Organi dell'Associazione sono: L'Assemblea Generale dei soci,
il Consiglio Direttivo, il Presidente del Consiglio Direttivo (che è
presidente dell'associazione) Tutte le cariche associative sono
elettive.
Art.11 - L'Assemblea è
composta da tutti i soci fondatori ed ordinari e compete ad essa:
Eleggere i membri del
Consiglio Direttivo
Approvare, entro tre
mesi dalla conclusione dell'anno sociale, il rendiconto e la
relazione delle attività dell'anno precedente.
Approvare entro tre mesi
dalla conclusione dell'anno sociale il programma e il preventivo
economico per l'anno successivo;
Approvare
eventuali modifiche allo Statuto o scioglimento dell'Associazione
(con la presenza di almeno i ¾ degli associati e il voto
favorevole della maggioranza dei presenti);
Approvare lo
scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio
(con il voto favorevole di almeno di almeno i ¾ degli
associati)
Deliberare su ogni
argomento proposto dal Consiglio Direttivo e dai soci.
L'assemblea è
convocata in seduta ordinaria almeno una volta l'anno per
l'approvazione dei bilanci consuntivi e preventivi. Può essere
convocata in seduta straordinaria ogni volta che il Consiglio
Direttivo lo ritenga opportuno o sia richiesto da almeno un decimo
degli aderenti. La convocazione dell'assemblea ordinaria viene
inviata a ciascun socio almeno 15 giorni prima della riunione Le
deliberazioni dell'assemblea in prima convocazione devono essere
prese con intervento della maggioranza assoluta (metà più
uno) dei soci e dalla maggioranza dei voti degli intervenuti. In
seconda convocazione, da effettuarsi dopo minimo intervallo di almeno
un'ora dalla prima convocazione, l'adunanza sarà valida
qualunque sia il numero degli intervenuti. E' facoltà
dell'assemblea eleggere un presidente dell'adunanza.
Nelle
deliberazioni che riguardano il bilancio non hanno diritto al voto i
membri del Consiglio Direttivo. Nelle deliberazioni che attengo
all'interesse di uno o più associati specificatamente
individuati, questi non hanno diritto al voto.
Ogni socio avente diritto
di voto può rappresentare per delega un massimo di altri due
soci. Di ogni assemblea deve essere redatto processo verbale.
Art.12 - II Consiglio
Direttivo è composto da un minimo di cinque ad un massimo di
nove membri eletti dall'Assemblea. I membri del Consiglio Direttivo
durano in carica due anni e sono rieleggibili.
Nel caso di decadenza di
un consigliere, lo stesso sarà surrogato da parte
dell'Assemblea entro 30 giorni e resterà in carica fino alla
scadenza del mandato del consigliere sostituito.
Di ogni riunione deve
essere redatto un verbale da scrivere nel registro delle riunioni del
Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo si riunisce in via
ordinaria almeno ogni 3 (tre) mesi ed in via straordinaria ogni
qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, o su richiesta di
almeno un terzo dei componenti. Il Consiglio Direttivo viene
convocato mediante avviso ai singoli componenti almeno tre giorni
prima della data di riunione. Per la validità delle adunanze e
delle delibere, occorre la presenza della maggioranza semplice dei
membri (¾).
Spetta al Consiglio
Direttivo il perseguimento degli intenti e delle finalità
dell'Associazione.
In particolare esso:
Elegge al suo interno il
Presidente e il Vice-Presidente
Nomina il Segretario,
che può essere scelto anche tra le persone non componenti il
Consiglio Direttivo;
Redige il resoconto
morale e il resoconto finanziario
Determina il programma
di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma
generale approvato dai soci, promuovendo e coordinando le attività
e autorizzando la spesa;
Delibera sull'ammissione
o le eventuali esclusioni dei soci;
Determina gli accordi
con eventuali collaboratori occasionali strettamente necessari per
la gestione delle attività dell'Associazione;
Nomina, all'occorrenza,
un Direttore deliberando i relativi poteri, sempre nei limiti
consentiti dal presente Statuto e dalla disponibilità di
bilancio;
Fissa le norme per il
funzionamento dell'Associazione e stabilisce la quota annuale a
carico dei soci aderenti;
Può nominare
comitati e commissioni, composti da almeno tre soci, ai quali
saranno conferiti i poteri necessari per l'espletamento
dell'incarico affidato.
Art. 13 - II Presidente,
eletto in seno al Consiglio Direttivo, dura in carica due anni ed è
rieleggibile. in caso di cessazione dall'incarico, verrà
surrogato dal Consiglio Direttivo entro 30 giorni e resterà in
carica fino alla formale scadenza del consiglio stesso. Inoltre:
Convoca e presiede
l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo;
Provvede all'esecuzione
delle deliberazione oltre ad esplicare funzioni sue di propulsore
dell'attività dell'Associazione;
Fissa i giorni delle
adunanze ordinarie e straordinarie del Consiglio Direttivo, stila
l'ordine del giorno e dirige i lavori e le discussioni;
Compie atti conservativi
riguardanti il patrimonio e le rendite dell'Associazione;
In caso di sua assenza o
impedimento dichiarato, i suoi compiti vengono assunti dal Vice
Presidente;
Ha la firma e la
rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti di terzi ed è
autorizzato ad eseguire incassi per conto dell'Associazione per gli
scopi stabiliti.
In caso di necessità
e urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio
Direttivo sottoponendoli a ratifica nella successiva riunione.
Dei lavori del Consiglio
dovrà essere redatto verbale e trascritto sull’apposito
registro.
VARIE
Art.
14 – L’Associazione è tenuta alla registrazione e
conservazione dei seguenti documenti: verbali delle assemblee
ordinarie e straordinarie, verbali delle riunioni del Consiglio
Direttivo, libro Soci. E’ garantita la pubblicità degli
atti e dei registri
Art.15
- Le riunioni degli organi collegiali dell'Associazione saranno
tenute in luogo da destinare, decisi di volta in volta, dal Consiglio
Direttivo e, in caso di urgenza, dal Presidente.
Art.16
- Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto, si fa richiamo
alle vigenti norme del Codice Civile, della Legge 266/91, alla
legislazione regionale sul volontariato e alle loro eventuali
variazioni.
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